Commercio e attività d'impresa

Diploma di ragioneria e vendita di alimenti: il titolo vale come requisito professionale?

Il diploma vale, ma a una condizione precisa. E il documento che decide non è il diploma.

Di Costantino Ciulla — tributarista qualificato e certificato UNI 11511 (L. 4/2013), iscritto all'Albo dei C.T.U. e dei Periti del Tribunale di Agrigento Pubblicato il · Ultimo aggiornamento

La domanda

«Ho il diploma di ragioniere. Vorrei aggiungere la vendita di prodotti alimentari confezionati nel mio negozio. Il titolo di studio mi basta, o devo fare il corso?»

È una delle domande che tornano più spesso quando un negozio di quartiere decide di aggiungere la vendita di alimentari. In giro circolano due risposte opposte — «il ragioniere vale», «il ragioniere non vale più» — e sono imprecise entrambe.

La risposta breve

Sì, il diploma di ragioniere vale. Ma solo se nel tuo piano di studi c'era la materia Merceologia, anche per un solo anno.

Non conta l'anno in cui ti sei diplomato: conta cosa hai studiato. Come regola pratica, i diplomi dei vecchi ordinamenti contengono quasi sempre Merceologia; quelli presi con l'indirizzo I.G.E.A. e con gli ordinamenti successivi, di norma, no. Attenzione a un punto che genera molti equivoci: «Economia aziendale» non vale come sostituto. È la materia che ha preso il posto della vecchia impostazione, ma ai fini del requisito non abilita.

Il documento che decide, quindi, non è il diploma. È il certificato con il piano di studi, quello che elenca le materie.

La norma

La regola sta nell'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Chi vende alimenti al dettaglio, o li somministra (bar, ristoranti), deve avere almeno uno di tre requisiti. Sono alternativi: ne basta uno.

  • lettera a) — aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni;
  • lettera b) — aver prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese del settore;
  • lettera c) — essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, di laurea o di altra scuola a indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il ragioniere ricade nella lettera c). Tutta la questione si riduce quindi a una domanda: Merceologia è una di quelle materie?

Per il Ministero sì, e lo dice da anni senza cambiare idea. La circolare MISE 3642/C del 15 aprile 2011 ha fissato il quadro dei titoli validi; la risoluzione n. 45577 del 19 marzo 2014 ha chiarito la posizione del diploma di ragioneria; la risoluzione n. 9686 del 15 gennaio 2019 la conferma senza margini: «si conferma la validità del diploma di ragioneria, requisito necessario e sufficiente ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c)», quando nel corso di studi sia compresa la materia Merceologia, anche per una sola annualità.

C'è poi un secondo punto, spesso ignorato e a volte decisivo. Dal 2010 il requisito è uno solo per la vendita di alimentari e per la somministrazione: prima erano due percorsi separati, oggi chi ce l'ha per l'una ce l'ha anche per l'altra. Se stai valutando un ampliamento conviene saperlo prima di decidere fin dove spingerlo: verificato una volta, il requisito copre entrambe le strade.

Gli adempimenti pratici

La sequenza corretta è questa, e l'ordine non è indifferente.

  1. Recuperare il certificato con il piano di studi. Lo rilascia la segreteria della scuola in cui ti sei diplomato. Il diploma da solo non basta: non elenca le materie. È il passo che determina tutti gli altri, e va fatto per primo.
  2. Presentare la SCIA al SUAP. Tutto passa ormai per via telematica dal portale impresainungiorno.gov.it, dove si compila anche l'allegato sui requisiti professionali. La SCIA è una segnalazione, non un'autorizzazione: l'attività può partire dal giorno stesso in cui la presenti. Proprio per questo va compilata con esattezza. La risoluzione ministeriale n. 219976 del 12 dicembre 2014 riguarda i casi in cui il requisito è stato dichiarato nella SCIA e poi, al controllo, è risultato assente: l'esito è la decadenza del titolo e l'obbligo di chiudere l'attività.
  3. La registrazione sanitaria. Contestualmente alla SCIA va presentata la notifica ai fini della registrazione prevista dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, che il SUAP inoltra all'ASP competente per territorio.
  4. La formazione dell'alimentarista. In Sicilia la materia è regolata dal D.A. dell'Assessorato della Salute n. 698 del 3 agosto 2022: corso base di 12 ore per chi non ha formazione pregressa, aggiornamento obbligatorio di 6 ore ogni tre anni. Alcuni titoli — istituto alberghiero, perito agrario, indirizzi a carattere alimentare — esonerano dal corso base, ma non dall'aggiornamento. Un dettaglio che sfugge spesso: gli attestati scadono, e il rinnovo va fatto entro trenta giorni dalla scadenza.
  5. Il piano di autocontrollo HACCP, che per un'attività di sola vendita di prodotti confezionati a rischio basso può essere redatto in forma semplificata.
  6. La variazione dell'attività al Registro Imprese, con l'aggiornamento del codice ATECO secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025.

Un dettaglio che vale il sopralluogo

Prodotti alimentari e detersivi o prodotti chimici non possono convivere nello stesso spazio. La separazione fisica è obbligatoria e vale anche in magazzino e nel retrobottega, non solo sugli scaffali di vendita.

È il rilievo più frequente in sede di controllo, ed è anche il più facile da evitare: risolto in fase di progetto costa uno scaffale dedicato e mezz'ora di ragionamento sul layout. Risolto dopo un verbale costa molto di più.

Se la risposta è no

Se dal certificato risulta che Merceologia non c'era, il requisito non c'è. Ma non è un vicolo cieco: le strade alternative sono tre, dalla meno alla più impegnativa.

Il preposto. Se in negozio lavora già una persona che il requisito ce l'ha, la si può nominare preposta all'attività, dichiarandolo nella SCIA. Deve però essere davvero addetta e presente: non è una firma di comodo, e in caso di controllo la posizione solo formale non regge.

La pratica professionale. Due anni di lavoro nel settore, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti la SCIA, con inquadramento almeno di quarto livello secondo i contratti del terziario o dei pubblici esercizi. Si dimostra con l'estratto contributivo INPS. È la strada più rapida per chi ha già lavorato come dipendente o come collaboratore familiare, e va controllata prima di iscriversi a qualunque corso: capita più spesso di quanto si creda che il requisito ci sia già.

Il corso abilitante regionale. In Sicilia i corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio sono regolati dal D.A. n. 1778/1.S del 22 settembre 2023. Lo standard nazionale minimo, fissato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 236/CSR del 9 novembre 2017, è di 90 ore, con almeno metà del monte ore dedicato a igiene e sicurezza alimentare ed esame finale obbligatorio; i percorsi siciliani sono strutturati su 100 ore. È l'opzione più impegnativa in termini di tempo, ma è definitiva e — per quanto detto sopra — spendibile anche per la somministrazione.

In pratica

Se stai valutando un ampliamento al settore alimentare e hai un diploma di ragioneria, il primo documento da recuperare non è il diploma: è il certificato con il piano di studi rilasciato dalla segreteria dell'istituto.

Se ci trovi la parola «Merceologia», anche in una sola annualità, la pratica prende una strada. Se non c'è, ne prende un'altra, e conviene saperlo prima di aver programmato l'apertura.

Fonti

  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6
  • Regolamento (CE) n. 852/2004, art. 6
  • Circolare MISE 3642/C del 15 aprile 2011
  • Risoluzione MISE n. 1400 del 4 gennaio 2012
  • Risoluzione MISE n. 45577 del 19 marzo 2014
  • Risoluzione MISE n. 219976 del 12 dicembre 2014
  • Risoluzione MISE n. 9686 del 15 gennaio 2019
  • Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 236/CSR del 9 novembre 2017
  • D.A. Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive, n. 1778/1.S del 22 settembre 2023
  • D.A. Regione Siciliana, Assessorato della Salute, n. 698 del 3 agosto 2022
  • Classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025

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